(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del
                          27 febbraio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 88/1998

   1.  Dopo  il  comma  2-ter  dell'art.  20 della legge regionale 1°
dicembre  1998,  n.  88  (Attribuzione  agli enti locali e disciplina
generale  delle  funzioni  amministrative e dei compiti in materia di
urbanistica  e pianificazione territoriale, protezione della natura e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti,  risorse  idriche  e  difesa  del  suolo,  energia e risorse
geotermiche,  opere  pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla
Regione  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), e' inserito
il seguente comma:
   «2-quater.  Sono  attribuite  alle  province  le  funzioni  di cui
all'art.  114,  comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(norme   in   materia  ambientale),  come  disciplinate  dal  decreto
ministeriale 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione dei progetti di
gestione  degli  invasi,  ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto
legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  nel  rispetto  degli obiettivi di qualita' fissati dal
medesimo decreto legislativo).».
   2.  Dopo  il  comma 2-quater dell'art. 20 della legge regionale n.
88/1998 e' inserito il seguente comma:
   «2-quinquies.  Sono  attribuite  alle  province le funzioni di cui
all'art.   4   del  decreto  ministeriale  30  giugno  2004,  che  le
esercitano,  ove  necessario,  in  forma  coordinata.  La  Regione si
riserva  la  funzione di coordinamento amministrativo nel caso in cui
le  operazioni  riguardino  piu'  regioni,  previa  istruttoria della
provincia territorialmente competente.».
   3. Dopo il comma 2-quinquies dell'art. 20 della legge regionale n.
88/1998 e' inserito il seguente comma:
   «2-sexies.  La  Giunta  regionale  approva,  ai sensi dell'art. 1,
comma  2  del  decreto  ministeriale  30  giugno  2004,  con  propria
deliberazione, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti
al  decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363
(Approvazione  del  regolamento  per la compilazione dei progetti, la
costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri
che  tengano  conto,  oltre  che  degli usi e delle dimensioni, della
eventuale  relazione  con  le  aree  soggette  a tutela e dei siti di
importanza   regionale,   nonche'   criteri   per  le  modalita'  del
coordinamento amministrativo di cui al comma 2-quinquies.».