(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 27 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 88/1998 1. Dopo il comma 2-ter dell'art. 20 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), e' inserito il seguente comma: «2-quater. Sono attribuite alle province le funzioni di cui all'art. 114, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), come disciplinate dal decreto ministeriale 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo).». 2. Dopo il comma 2-quater dell'art. 20 della legge regionale n. 88/1998 e' inserito il seguente comma: «2-quinquies. Sono attribuite alle province le funzioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 giugno 2004, che le esercitano, ove necessario, in forma coordinata. La Regione si riserva la funzione di coordinamento amministrativo nel caso in cui le operazioni riguardino piu' regioni, previa istruttoria della provincia territorialmente competente.». 3. Dopo il comma 2-quinquies dell'art. 20 della legge regionale n. 88/1998 e' inserito il seguente comma: «2-sexies. La Giunta regionale approva, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2004, con propria deliberazione, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale, nonche' criteri per le modalita' del coordinamento amministrativo di cui al comma 2-quinquies.».